Quadro L - Ulteriori dati

QUADRO L – Ulteriori dati

QUADRO L – Ulteriori dati

SEZIONE I - Dati relativi ai redditi prodotti a Campione d’Italia

In sede di conversione del decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2019, il legislatore ha innovato le agevolazioni già previste per Campione d’Italia. A seguito di tale modifica, a decorrere dall’anno d’imposta 2018, tutti i redditi prodotti in euro dai contribuenti iscritti nei registri anagrafici del Comune di Campione d’Italia concorrono a formare il reddito complessivo al netto di una riduzione pari al 30 per cento, con un abbattimento minimo di euro 26.000.

Si considerano iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d’Italia anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale nel mede- simo comune le quali, già residenti nel Comune di Campione d’Italia, sono iscritte nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) dello stesso Comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica.

Al fine di godere della nuova agevolazione, il contribuente compilerà il modello 730/2024 nel modo usuale e successivamente indicherà nel quadro L l’ammontare dei soli redditi prodotti in euro, già indicati nei rispettivi quadri A, B, e D, per cui intende usufruire dell’agevolazione. Dall’anno d’imposta 2020 l’imposta netta dovuta dalle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia, re- lativa ai redditi prodotti in euro e in franchi svizzeri nel periodo in cui si è stati iscritti nei predetti registri, è ridotta nella misura del 50 per cento per dieci periodi d’imposta.

L’agevolazione si applica ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo al- l’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE)

  1. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel set- tore della pesca e dell’acquacoltura. Pertanto, i soggetti per cui l’agevolazione costituisce aiuto di Stato, ai fini della legittimazione della sua fruizione, sono tenuti all’indicazione dell’aiuto nel prospetto degli “Aiuti di Stato” presente nel modello REDDITI PF3 e quindi non pos- sono utilizzare il modello 730.

Rigo L1 - Redditi prodotti in euro Campione d’Italia

Colonna 1 (Codice): indicare il codice identificativo dei redditi prodotti in euro;

‘1’ redditi dominicali;

‘2’ redditi agrari;

‘3’ redditi da fabbricati;

‘6’ redditi diversi di cui al quadro D.

Colonna 2 (Importo): indicare l’ammontare dei redditi prodotti in euro.

Rigo L2 - Redditi prodotti in franchi svizzeri Campione d’Italia

Colonna 1 (Codice): indicare il codice identificativo dei redditi prodotti in franchi svizzeri;

‘1’ redditi dominicali;

‘2’ redditi agrari;

‘3’ redditi da fabbricati;

‘4’ redditi da lavoro dipendente, pensione e assimilati (punto 12 Certificazione Unica 2024);

‘5’ redditi diversi di cui al quadro D.

Colonna 2 (Importo): indicare l’ammontare dei redditi prodotti in franchi svizzeri.

SEZIONE II - Rivalutazione del valore dei terreni ai sensi dell’art. 2, D.L. n. 282/2002 e successive modificazioni

In questa sezione vanno indicati i valori dei terreni di cui all’art. 67, comma 1 lett. a) e b) del Tuir rideterminati ai sensi dell’art. 2 del de- creto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, compresi quelli edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2023. Nella sezione sono distintamente indicate le rivalutazioni dei terreni edificabili, dei terreni agricoli e dei terreni oggetto di lottizzazione, per i quali il valore di acquisto è stato rideterminato sulla base di una perizia giurata di stima ed è stato effettuato il relativo versamento del- l’imposta sostitutiva nella misura del 16 per cento entro il 15 novembre 2023, in un’unica soluzione oppure fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla medesima data. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella mi- sura del 3 per cento annuo da versare contestualmente a ciascuna rata.

I soggetti che si avvalgono della rivalutazione dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2023 possono scomputare dall’imposta so- stitutiva dovuta l’imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi terreni, sempreché non abbiano già presentato istanza di rimborso.

Nel caso di comproprietà di un terreno o di un’area rivalutata sulla base di una perizia giurata di stima, ciascun comproprietario deve di- chiarare il valore della propria quota per la quale ha effettuato il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta. Nel caso di versamento cu- mulativo dell’imposta per più terreni o aree deve essere distintamente indicato il valore del singolo terreno o area con la corrispondente quota dell’imposta sostitutiva dovuta su ciascuno di essi. Per la compilazione del rigo, in particolare, indicare:

  • nella colonna 1, il valore rivalutato risultante della perizia giurata di stima;
  • nella colonna 2, l’imposta sostitutiva dovuta;
  • nella colonna 3, l’imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimen- to ai medesimi beni che può essere scomputata dall’imposta sostitutiva dovuta relativa alla nuova rideterminazione, in particolare va

indicato in questa colonna il totale degli importi versati con il modello F24 indicando il codice tributo 8056 e l’anno 2023. Nel caso di eccedenza di versamento dovuta a riversamento spontaneo effettuato secondo la procedura descritta nella circolare n. 48/E del 7 giu- gno 2002 (risposta a quesito 6.1) e nella risoluzione 452/E del 27 novembre 2008 va utilizzato il Mod. REDDITI PF;

  • nella colonna 4, l’imposta residua da versare che è pari all’importo della differenza tra l’imposta di colonna 2 e quella di colonna 3; qualora il risultato sia negativo il campo non va compilato;
  • nella colonna 5, deve essere barrata la casella se l’importo dell’imposta sostitutiva residua da versare di colonna 4 è stato rateizzato;
  • nella colonna 6, deve essere barrata la casella se l’importo dell’imposta sostitutiva residua da versare di colonna 4 indicata nella co- lonna 2 è parte di un versamento cumulativo.

SEZIONE III - Redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva

Nella Sezione III vanno indicati i redditi di capitale di fonte estera, diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo, per- cepiti direttamente dal contribuente senza l’intervento di intermediari residenti. Tali redditi sono soggetti ad imposizione sostitutiva nella stessa misura della ritenuta alla fonte a titolo di imposta applicata in Italia sui redditi della stessa natura (art. 18 del Tuir).

Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva e, in tal caso, compete il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero.

I versamenti delle imposte relative ai redditi indicati nella presente Sezione devono essere effettuati con i termini e le modalità previsti per il versamento delle imposte risultanti dalla presente dichiarazione.

Ciò premesso, nel rigo L8, indicare:

  • nella colonna 1, la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo l’elencazione riportata in Appendice alla voce “Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva”;
  • nella colonna 2, il codice dello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto (vedere in Appendice la tabella 10 “Elenco Paesi e Territori esteri”). Nel caso di redditi derivanti dalla partecipazione agli OICR istituiti in Italia e a quelli istituiti in Lussemburgo non è necessario compilare questa colonna;
  • nella colonna 3, l’ammontare del reddito, al lordo di eventuali ritenute subìte nello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto;
  • nella colonna 4, l’aliquota applicabile;
  • nella colonna 5, il credito IVCA (Imposta sul valore dei contratti di assicurazione);

Nella colonna 7, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria. In tal caso, per i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero compete il credito per le imposte eventualmente pagate all’estero. L’opzione per la tassazione ordinaria non può essere esercitata qualora gli utili di fonte estera siano derivati da partecipazioni non qualificate. La colonna 8 va barrata se trattasi dei proventi di cui al comma 1 dell’art. 26-quinquies del d.P.R. n. 600 del 1973.

Nella colonna 9 l’ammontare dell’eccedenza di versamento a saldo dell’imposta in particolare va indicata in questa colonna la differenza, se positiva, tra il totale degli importi versati con il modello F24 (utilizzando il codice tributo 1242 e l’anno 2023) e l’imposta dovuta. Nel caso di eccedenza di versamento dovuta a riversamento spontaneo effettuato secondo la procedura descritta nella circolare n. 48/E del 7 giugno 2002 (risposta a quesito 6.1) e nella risoluzione 452/E del 27 novembre 2008 va utilizzato il Mod. REDDITI PF.

Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce “Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposizione sostitutiva”.

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